Art. 2.
(Liquidazioni).

      1. Le somme erogate ai sensi della presente legge sono corrisposte in contanti fino alla concorrenza di 20.000 euro, le somme eccedenti tale importo possono, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, essere corrisposte in titoli di credito del debito pubblico.
      2. Dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli indennizzi previsti dalla medesima legge decorrono gli interessi calcolati al saggio legale fino al giorno di emissione dell'ordinativo di pagamento.
      3. Le liquidazioni definitive degli indennizzi previsti dalla presente legge sono erogate entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.
      4. Gli aventi diritto che usufruiscono dei benefìci previsti dalla presente legge non possono ricorrere all'autorità giudiziaria.